Reddito di Inclusione: le novità della legge di bilancio 2018

Elena Monticelli analizza le novità introdotte dalla Legge di Bilancio in materia di Reddito di Inclusione richiamando in particolare l’attenzione su due aspetti: il cambiamento intervenuto nei criteri di accesso alla misura e l’incremento nell’ammontare dei fondi destinati al suo finanziamento. Monticelli sottolinea, poi, che nonostante il ReI sia diventata una misura formalmente universale, l'universalismo sia ancora ben lontano dall’essere realizzato.

Il Reddito di Inclusione, la nuova misura di contrasto alla povertà introdotta con la l. n. 33/2017, e normata dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è la prima misura nazionale di sostegno al reddito approvata in Italia a venti anni dai lavori della Commissione Onofri che, nella sua Relazione aveva fatto riferimento, per la prima volta, alla necessità di introdurre nel nostro sistema di welfare, una misura di questo tipo. Il ReI, inoltre, è la prima misura di sostegno al reddito inserita all’interno dei LEP (livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117 Cost., lett. m).

Tuttavia, come già analizzato ed argomentato in maniera dettagliata, in precedenza sul Menabò, i criteri di accesso alla misura ed i fondi stanziati per la sua erogazione, così come definiti dal decreto 147/2017 rendevano, secondo diversi studiosi, il Reddito di Inclusione ancora insufficiente per essere considerato, a pieno titolo, una misura di reddito minimo garantito.

Con la Legge di Bilancio 2018, [Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (L. 27 dicembre 2017, n. 205 pubblicata nella G.U. n.302 del 29/12/2017)], il Reddito di Inclusione, è stato modificato nei criteri di accesso e nello stanziamento dei fondi.

Per quanto riguarda i criteri di accesso, infatti, da gennaio 2018 possono accedere al ReI tutti i disoccupati di età superiore ai 55 anni, non più solo coloro che si trovano in stato di disoccupazione per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale. Successivamente si prevede che, da luglio 2018, il ReI sia accessibile a tutti i nuclei familiari, a prescindere dalle caratteristiche del nucleo familiare, modificando quanto previsto dal decreto 147/2017, che stabiliva dei criteri familiari restrittivi per i potenziali nuclei beneficiari (figli minori, con disabili gravi, con donne in stato di gravidanza accertata, oltre al già citato criterio di persone disoccupate di 55 o più anni di età).

Si rilevano, inoltre, delle modifiche per quanto riguarda l’ammontare del ReI, in particolare il massimale del beneficio è stato incrementato ad euro 534,37 (+ 10%) per i nuclei con 5 componenti ed euro 539,82 per i nuclei con 6 o più componenti. Inoltre è stata rivista la soglia di riferimento per il calcolo del beneficio massimo mensile: non si può eccedere il valore annuo dell’assegno sociale incrementato del 10% , pari per il 2018, a 6.412,50 € (per le famiglie con 5 componenti) e a 6.477,90 € (per le famiglie con 6 componenti o più).

Rispetto al maggiore stanziamento dei fondi, la Legge di Bilancio prevede l’incremento di 300 milioni di euro nell’anno 2018 (per un totale di 2.059 milioni di euro per il 2018), di 700 milioni di euro nell’anno 2019 (per un totale di 2.545 milioni di euro per il 2019), di 783 milioni di euro nell’anno 2020 (per un totale di 2.745 milioni di euro annui a decorrere dal 2020); infine si prevede un finanziamento di 755 milioni di euro annui per l’anno 2021. Si registra, inoltre, un incremento del Fondo Povertà di ulteriori 117 milioni di euro nell’anno 2020 e di 145 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, al fine di finanziare alcuni obiettivi che saranno individuati nel prossimo Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale.Si sottolinea come, rispetto a questi stanziamenti, esistano dei limiti di spesa ai fini dell’erogazione del beneficio economico del ReI, pari a 1.747 milioni di euro per l’anno 2018, 2.198 milioni di euro per l’anno 2019, 2.158 milioni di euro per l’anno 2020 e 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, tutto il resto è destinato al finanziamento del sistema dei servizi.

Quanto finora analizzato permette alcune considerazioni: in primo luogo si registra una maggiore universalità “potenziale” del ReI, in quanto sono stati eliminati dei criteri eccessivamente restrittivi; inoltre si considerano positivamente i maggiori stanziamenti per il Fondo povertà e l’incremento, seppur minimo del massimale del beneficio. Tuttavia, si consenta di definire l’universalismo del ReI ancora “potenziale” in quanto gli stanziamenti non permettono ancora di coprire tutte le persone in condizione di povertà assoluta, obiettivo per il quale, secondo gli stessi calcoli di Alleanza contro la Povertà, sarebbe necessario un investimento pubblico annuo di 7 miliardi di euro.

Il ReI, inoltre, continua a non essere una misura di policy concepita per garantire la continuità del reddito nella discontinuità del lavoro, come altre misure europee di sostegno al reddito, indirizzate a contrastare anche la c. d. povertà relativa (pur nella complessità di questa definizione), nonché il fenomeno della povertà nel lavoro. Permangono, inoltre, alcune perplessità relative alla gestione della condizionalità del ReI ed agli importi della misura, come ben espresso in altri articoli. In definitiva, sebbene la Legge di Bilancio 2018 lasci trasparire un indirizzo del legislatore verso una maggiore universalità del ReI, rimangono necessari ulteriori interventi legislativi e ulteriori stanziamenti finanziari al fine di modificare questa misura di sostegno al reddito in un’ottica più vicina a quella dei diritti fondamentali.

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