L’assegno di ricollocazione e il rischio di nuove diseguaglianze

Angelo Pandolfo si occupa dell’assegno di ricollocazione sul quale punta la riforma dei servizi per il lavoro e delle politiche attive (d.lgs. 150/2015) per finanziare “servizi di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro” da parte dei disoccupati. Pandolfo indica le difficoltà che sorgono, da un lato, a individuare le categorie di disoccupati inclusi e esclusi da questa misura e dall’altro, i servizi e le politiche attive che spettano agli esclusi,e conclude richiamando l’attenzione sul rischio di ingiustificate disparità di trattamento fra disoccupati.

1. Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dedicato al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, dà notevole importanza all’assegno di ricollocazione (in particolare, regolato dagli artt. 23 e 24),di cui si è già occupato il Menabò.

L’assegno  rappresenta indubbiamente  uno degli istituti più interessanti tra quelli trattati dal decreto e su di esso si punta molto al fine di migliorare l’efficacia delle attività volte a fornire sostegno nella ricerca di occupazione.

L’assegno di ricollocazione trova precedenti in alcune esperienze, positive, di gestione dei servizi per l’impiego realizzate in altri Paesi e, d’altro canto, non costituisce una novità assoluta per l’ordinamento nazionale e per gli stessi sistemi regionali di servizi  e politiche attive del lavoro.

In particolare, per quanto riguarda la normativa nazionale, rilevano le previsioni della legge di stabilità 2014, fonte di misure di incentivazione della sperimentazione del contratto di ricollocazione (art.1, comma 215, l.147/2013), nonché il d.lgs. 22/2015,  gemello del decreto 150/2015 in quanto anch’esso figlio della legge delega 183/2014, fonte di una successiva regolamentazione del contratto di ricollocazione, peraltro presto sostituita da quella recata dai predetti articoli del decreto 150.

Quanto alle esperienze regionali alla filosofia del contratto di ricollocazione sono riconducibili, ad esempio,il modello delle doti, prima,e quello della “Dote Unica Lavoro”, poi,  previsti dalla Regione Lombardia nonchè le iniziative assunte dalla Regione Lazio proprio in termini di sperimentazione del contratto di ricollocazione.

Non si può, infine, ignorare – a livello nazionale – quanto realizzato  nell’ambito del programma Garanzia Giovani, con riferimento all’accompagnamento dei giovani al lavoro da parte dei centri per l’impiego o delle agenzie per il lavoro con misure differenziate a seguito della loro “profilazione”, volta ad individuare fasce di occupabilità e con la previsione di corrispettivi per gli intermediari commisurati alla diversità delle situazioni individuali e ai risultati conseguiti nel sostenere la ricerca di un’occupazione.

2. Guardando più da vicino la normativa che il decreto 150 dedica all’assegno di ricollocazione, il primo aspetto che si coglie – trattato dall’art. 23 – attiene ai soggetti abilitati a richiedere la mobilitazione della somma che lo stesso art. 23 indica come “assegno individuale di ricollocazione” e che sono individuati nei “ … disoccupati percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) …”.

L’area soggettiva di possibile attivazione dell’assegno, dunque, non coincide con  l’insieme dei soggetti che, a stregua del decreto 150, si considerano disoccupati, quand’anche essi dessero coerente seguito agli oneri di comportamento gravanti, appunto, sui  disoccupati.

Il diverso trattamento degli uni, ossia dei disoccupati percettori della NASpI, e degli altri, ossia dei disoccupati che non fruiscono della NASpI, merita, pertanto, particolare attenzione.

Per approfondire questo aspetto, è necessario andare all’origine, interrogandosi su quali siano gli elementi che il decreto 150 richiede ai fini del riconoscimento dello “stato di disoccupazione” (art.19). Il primo è  essere “privi  di impiego”. Il secondo si perfeziona se i soggetti “privi  di impiego”  dichiarano “… in forma telematica, al portale nazionale per le politiche attive del lavoro [istituito e gestito dall’ANPAL, n.d.r.] …la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva …”.

Questi due elementi devono sussistere in ogni caso, sia che si tratti di disoccupati in grado di fruire della  NASpI sia che si tratti di disoccupati che alla NASpI non hanno diritto.

Premesso che in un altro passaggio  il decreto 150 fa espresso riferimento ai “disoccupati che non siano beneficiari di prestazioni  a sostegno del reddito collegate allo stato di disoccupazione”, chiedendo che il decreto del Ministro del lavoro recante gli “Indirizzi generali  in materia di politiche attive del lavoro”si preoccupi anche della loro convocazione presso i competenti uffici (art.2), è importante prendere atto di quanto prevede l’art. 18.

Questo, da una parte, elenca in maniera completa le attività, “da svolgere in forma integrata”, ai fini dell’inserimento e del reinserimento nel mercato del lavoro e, dall’altro, individua genericamente nei “disoccupati” i destinatari di tali attività. A questo livello, pertanto, nessuna esclusione è prevista.

L’art. 18, inoltre, considera i centri per l’impiego pubblici, ormai strutture regionali e non più provinciali, come i soggetti istituzionali deputati a svolgere le attività finalizzate all’inserimento o al reinserimento.  Nondimeno, lo stesso art. 18 afferma che le Regioni esercitano le attività in questione “… direttamente [in pratica attraverso i centri per l’impiego, n.d.r] ovvero … mediante il coinvolgimento dei soggetti privati accreditati sulla base di costi standard definiti dall’ANPAL e garantendo in ogni caso facoltà di scelta dell’utente”.

Avendo presente che anche l’assegno di ricollocazione può essere speso, a scelta, presso il centro per l’impiego o presso un’agenzia per il lavoro accreditata, anche da questo punto di vista  si ha modo di rilevare, alla base, un’omogeneità di regole, che prescinde dalla circostanza che il disoccupato sia destinatario o meno del trattamento previdenziale di disoccupazione. Invero, sia l’art. 18 che l’articolo 23 valorizzano il ruolo dei soggetti accreditati e,  si badi, le norme di ambedue vengono  presentate dal decreto come “… livelli essenziali delle prestazioni” (art.23).

3. La diversità di trattamento  è, pertanto, quella a cui si è fatto riferimento, con  l’assegno di ricollocazione non esteso a tutti i disoccupati.

La NASpI, si sa, spetta ai disoccupati che possono far valere: i) almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione; ii) trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono il predetto periodo.

Requisiti, questi, decisamente più inclusivi di quelli precedenti, ma comunque in grado di produrre esclusioni.

Chi non ha una storia lavorativa alle proprie spalle  rimane, infatti, escluso sia dall’una che dell’altro. Chi, invece, la ha potrebbe restare escluso solo perché il precedente rapporto di lavoro è cessato per cause che fanno escludere la NASpI (ad esempio le dimissioni) oppure  proviene da un settore in cui l’assicurazione per la disoccupazione involontaria  non opera.

Non è detto, peraltro, che la maturazione del requisiti richiesti ai fini della NASpI sia sicuramente sufficiente a consentire l’utilizzabilità dell’assegno.

Come si sa, la durata della NASpInon supera la metà delle settimane coperte da contribuzione negli ultimi quattro anni, escludendo le settimane di contribuzione che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione.

Così, ad esempio, un lavoratore, che ha lavorato a termine per quattro mesi, ha diritto alla NASpI per due mesi, ma questo è sufficiente a soddisfare quanto richiesto  dall’art. 23?

L’art. 23,  considerato più ampiamente, riserva, infatti,  l’assegnoai percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per ‘Impiego (NASpI) …, la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi …”.

Si  propende per la tesi che l’essere stato percettore della NASpI sia sufficiente, ma non può escludersi che venga considerata necessaria l’attualità della fruizione della stessa al momento in cui si fa richiesta dell’assegnodopo quattro mesi di disoccupazione.

4. Preso atto di tutto quanto sopra, non è facile prevedere in cosa si tradurrà, concretamente, la differenza di trattamento  fra i “disoccupati” a seconda che possano avvalersi o meno dell’assegno di ricollocazione.

Per capirlo con soddisfacente precisione, bisognerà attendere le normative, di vario genere, previste per dare concreti sviluppi ed attuazione al decreto 150.  Inoltre, bisognerà verificare come sul campo verranno impiegati gli spazi di discrezionalità che l’insieme delle normative, emanate ed emanande, lascia agli operatori.

E’ stata proposta l’interpretazione secondo cui il decreto 150 si limiterebbe ad indicare la platea dei disoccupati necessariamente destinatari dell’assegno (analisi su dati Inps hanno portato ad individuare un flusso pari a circa 900 mila persone ogni anno), senza precludere che, a legislazione invariata,  si possa estendere l’assegno anche ad altre categorie di disoccupati.

Fatto sta che il decreto, da una parte, dà a vedere che grazie all’assegno si accede alle forme più forti di sostegno ( “un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro”)  e, dall’altra, solo del finanziamento dell’assegno si preoccupa direttamente (art. 24).

Il decreto è ampiamente ispirato dall’esigenza di rinsaldare il rapporto fra  politiche attive e politiche passive e ciò fa sentire il suo peso anche sulla questione che si sta considerando (un canale particolare di influenza è questo: l’investimento dell’assegno facilita la rioccupazione; la rioccupazione, proprio perché il destinatario dell’assegno è fruitore della NASpI,   fa risparmiare  risorse altrimenti destinate alle politiche passive).

Anche per questo, non è fuori luogo osservare che il diritto alla fruizione della NASpI non segna affatto l’area dei soggetti bisognosi di efficaci tutele nel mercato del lavoro e tanto meno segna in maniera decisiva  l’area dei soggetti meritevoli di tali tutele.

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