ALL'INTERNO DEL

Menabò n. 175/2022

4 Luglio 2022

Il ritorno «discreto» della reintegrazione nel posto di lavoro (ovvero dell’articolo 18 dello Statuto a dieci anni dalla legge Fornero)

Stefano Giubboni ricostruisce i più recenti interventi della Corte Costituzionale e della Cassazione sul testo dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, riscritto 10 anni fa, che ampliano gli spazi applicativi della tutela reintegratoria del posto di lavoro.
  1. I dieci anni trascorsi dall’entrata in vigore della legge 92/2012 sono un tempo certamente sufficiente per tracciare un primo bilancio applicativo, in particolare della «norma simbolo» su cui la riforma Fornero volle lasciare l’impronta più profonda, riscrivendo l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori con l’intendimento dichiarato di marginalizzare la tutela reintegratoria all’asserito fine di favorire un mercato del lavoro maggiormente inclusivo e dinamico. Chi scrive ha già avuto modo di fare i conti con quella intensa stagione di contro-riforme della disciplina del licenziamento, culminata nel Jobs Act, mettendone in risalto (in Anni difficili. I licenziamenti in Italia in tempi di crisi, Torino, 2020) quell’esito pernicioso per cui ci ritroviamo oggi a disporre di una normativa di kafkiana complessità, fondamentalmente ingiusta e irrazionale, oltre che – come era facilmente preconizzabile – del tutto disfunzionale rispetto all’obiettivo di rendere il mercato del lavoro italiano più efficiente e insieme più equo, come impietosamente disvelato da ogni evidenza statistica.

La recente sentenza della Corte costituzionale n. 125/2022, l’ultima ad oggi di una lunga scia di pronunce sulla «nuova» disciplina dei licenziamenti, offre un’occasione preziosa per fare il punto sull’articolo 18 e sullo spazio che, nella complessa trama di rimedi che esso dipana, ancora conserva la tutela reale del posto di lavoro, ovvero lo specifico rimedio ripristinatorio che consiste nell’ordine di reintegrazione unito al risarcimento del danno (solo in certi casi integrale) subito dal lavoratore illegittimamente licenziato e alla ricostituzione della sua posizione contributiva.

Con la sentenza 125/2022, la Corte è infatti tornata a dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18, settimo comma, secondo periodo, dello Statuto dei lavoratori, come novellato dalla legge 92/2012 e già profondamente inciso dalla precedente decisione n. 59/2021, nella parte in cui subordinava la somministrazione della tutela reintegratoria attenuata in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo alla condizione che la insussistenza del fatto posto a base del recesso fosse «manifesta». Se con la sentenza n. 59/2021 la Corte costituzionale aveva reso sempre obbligatoria, e non più facoltativa, la somministrazione di tale tutela in caso di accertamento giudiziale della insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per motivi oggettivi, con la più recente decisione essa completa la riconduzione a recta ratio del settimo comma dell’articolo 18, elidendo l’aggettivo qualificativo «manifesta».

  1. Le ragioni che conducono la Corte a estendere la declaratoria di illegittimità costituzionale alla parola «manifesta» sono in buona parte sovrapponibili con quelle già finemente svolte nella sentenza 59/2021 e possono, in sintesi, essere così riassunte: «il requisito del carattere manifesto, in quanto riferito all’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, è, anzitutto, indeterminato» (punto 9 del Considerato in diritto), rivelandosi «labile la definizione di un elemento di fattispecie, che richiede un apprezzamento imprevedibile e mutevole, senza alcuna indicazione utile a orientarne gli esiti» (punto 9.1); di conseguenza, esso «demanda al giudice una valutazione sfornita di ogni criterio direttivo e per di più priva di un plausibile fondamento empirico», giacché non solo «il riferimento alla manifesta insussistenza non racchiude alcun criterio idoneo a chiarirne il senso», ma «entra anche in tensione con un assetto normativo che conferisce rilievo al fatto e si prefigge in tal modo di valorizzare elementi oggettivi, in una prospettiva di immediato agevole riscontro» (punto 9.2), senza peraltro connettersi «razionalmente alla peculiarità delle diverse fattispecie di licenziamento» (punto 9.3).

Inoltre, «il presupposto in esame non ha alcuna attinenza con il disvalore del licenziamento intimato, che non è più grave, solo perché l’insussistenza del fatto posto in essere può essere agevolmente accertata in giudizio» (punto 10.1), risultando perciò «eccentrico nell’apparato dei rimedi, usualmente incentrato sulla diversa gravità dei vizi e non su una contingenza accidentale, legata alla linearità e alla celerità dell’accertamento» (punto 10.2).

Infine, «nel far leva su un requisito indeterminato e per di più svincolato dal disvalore dell’illecito, la disposizione censurata si riflette sul processo e ne complica taluni passaggi, con un aggravio irragionevole e sproporzionato»; per cui – in definitiva – «l’irragionevolezza intrinseca della disciplina censurata risiede, pertanto, anche in uno squilibrio tra i fini enunciati e i mezzi in concreto prescelti».

  1. La Corte costituzionale non avrebbe potuto essere più netta nel censurare l’irrimediabile irragionevolezza intrinseca (anche) di questo segmento della disposizione del «nuovo» articolo 18 in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, stigmatizzandone il contrasto frontale con l’art. 3 della Costituzione.

Il combinato effetto delle sentenze 59/2021 e 125/2022 è notevole, poiché nell’area nella quale il legislatore del 2012 aveva per precisa opzione ideologica voluto massimamente restringere la possibilità di ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro, riducendola a stretta eccezione rispetto al rimedio di tipo puramente indennitario, la tutela reintegratoria si riespande, come per contrappasso, sino a diventare – in pratica – la regola tendenzialmente applicabile in ogni caso di licenziamento per motivo oggettivo di cui si accerti la carenza del presupposto giustificativo. Infatti, come la stessa Corte costituzionale ha voluto precisare in un importante passo della motivazione, a valenza per così dire nomofilattica, della sentenza 125/2022, il fatto che è all’origine del licenziamento per giustificato motivo oggettivo include le ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa (art. 3 della legge 604/1966) «e, in via prioritaria, il nesso causale tra le scelte organizzative del datore di lavoro e il recesso dal contratto, che si configura come extrema ratio, per l’impossibilità di collocare altrove il lavoratore. Al fatto si devono dunque ricondurre l’effettività e la genuinità della scelta imprenditoriale» (punto 8 del Considerato in diritto).

Ne consegue che potranno rientrare «nell’area della tutela indennitaria le ipotesi in cui il licenziamento è illegittimo per aspetti che, pur condizionando la legittimità del licenziamento, esulano dal fatto giuridicamente rilevante, inteso in senso stretto. In tale ambito si colloca il mancato rispetto della buona fede e della correttezza che presiedono alla scelta dei lavoratori da licenziare, quando questi appartengano a personale omogeneo e fungibile (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 maggio 2021, n. 13643)» (così sempre il citato punto 8).

Ma al di là di tali ipotesi, per quanto significative, di illegittimità del licenziamento plurimo per giustificato motivo oggettivo per violazione dei criteri di scelta dei lavoratori, tutte le altre situazioni in cui si accerti la insussistenza del presupposto giustificativo, i.e. dei ricordati elementi costitutivi del fatto posto a base del recesso, rientrano nell’area della tutela reintegratoria attenuata. Esse integrano infatti i vizi più gravi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, «che investono il nucleo stesso e le connotazioni salienti della scelta imprenditoriale, confluita nel recesso».

  1. Dunque, su questo cruciale terreno, per effetto del duplice intervento della Corte costituzionale, il significato ascrivibile oggi alla previsione dell’articolo 18, come modificato dalla legge 92/2012, risulta in sostanza capovolto, con la conseguenza – una delle tante, ma certo delle più significative, nell’incandescente magma d’irrazionalità della vigente disciplina dei licenziamenti – che i lavoratori assunti con il «contratto a tutele crescenti», cui è applicabile l’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 23/2015, si trovano, allo stato, in una situazione pressoché opposta rispetto a quella dei colleghi assunti prima del 7 marzo 2015, giacché, al contrario di questi, che ormai possono di regola contare sul rimedio della reintegrazione in caso di illegittimità del licenziamento per ragioni oggettive, avranno a disposizione unicamente l’indennizzo risarcitorio compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 36 mensilità della retribuzione utile ai fini del TFR.

Un’analoga, e parimenti ingiustificata, disparità di tutela si registra anche nell’area del licenziamento disciplinare. Dopo l’importante sentenza 11665/2022 della sezione lavoro della Corte di cassazione, infatti, i lavoratori cui si applica l’articolo 18 potranno godere della tutela reintegratoria attenuata tutte le volte in cui il fatto per il quale siano stati illegittimamente licenziati rientri tra le condotte punibili con una sanzione conservativa alla stregua delle previsioni del contratto collettivo applicabile, anche quando tali previsioni siano formulate in modo elastico, secondo lo schema delle clausole generali, in assenza, quindi, come per lo più avviene, di una precisa tipizzazione delle fattispecie illecite. Come ha limpidamente chiarito la Suprema Corte, superando l’opposto orientamento restrittivo della sua stessa giurisprudenza che richiedeva (irragionevolmente) una tale specifica tipizzazione, «nel contesto di un equilibrato componimento dei diversi interessi in gioco e della specialità dell’apparato di tutele previsto dal diritto del lavoro, il discrimine tra tutela reintegratoria e indennitaria collocato nella tipizzazione degli illeciti ad opera dei contratti collettivi o dei codici disciplinari non può escludere la possibilità di una interpretazione ed applicazione giudiziale delle clausole generali o elastiche finendo per comprimere lo spazio di una interpretazione estensiva al di là della volontà dello stesso legislatore del 2012 che ha indicato, quale presupposto per l’applicazione del comma 4 dell’art. 18, la circostanza che il fatto rientri tra le condotte punibili con una sanzione conservativa, ma non ha privato il giudice di tutti gli strumenti che la legge gli accorda per procedere alla sussunzione in concreto del fatto accertato nella fattispecie astratta prevista dalla norma collettiva che ben può presentare elementi costitutivi che necessitano di essere inverati attraverso la concretizzazione del valore enucleato dalla norma elastica» (punto 18.14 della citata sentenza n. 11665/2022).

Questa possibilità è invece preclusa in radice al giudice nei casi in cui trovi applicazione l’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 23/2015, che ammette la tutela reintegratoria solo nel caso di acclarata insussistenza del fatto disciplinare contestato al lavoratore assunto con il contratto a tutele crescenti.

La disciplina italiana dei licenziamenti uscita dalle controriforme del 2012 e del 2015 rimane dunque afflitta da incoerenze e disparità di tutela del tutto ingiuste e irragionevoli. A dieci anni dalla riformulazione dell’articolo 18 da parte della legge Fornero possiamo, però, almeno affermare che le principali storture del labirintico apparato rimediale introdotto dal malaccorto legislatore del 2012 sono state superate e che, grazie a una rigorosa applicazione del principio di ragionevolezza da parte della Corte costituzionale, lo spazio della tutela reintegratoria del posto di lavoro si è considerevolmente allargato. Ciò che, però, acuisce la discrasia tra il regime statutario e quello previsto dal Jobs Act.

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