Il nuovo Reddito di cittadinanza ed il Rei: analogie e differenze

Elena Monticelli analizza il recente decreto legge sul Reddito di Cittadinanza (RdC) confrontandolo con la disciplina del Reddito di Inclusione (Rei) di cui recepisce alcune caratteristiche. Monticelli sottolinea, però, che il finanziamento complessivo del RdC è maggiore e le prestazioni sono più generose. Inoltre, nel RdC è minore il ruolo delle comunità locali e della progettazione condivisa mentre il potenziamento della condizionalità e delle sanzioni rispetto a al Rei lo caratterizza maggiormente come misura di welfare-to-work.

Il Consiglio dei Ministri il 17 gennaio ha approvato il decreto legge 4/2019 che, oltre a modificare le regole per il pensionamento anticipato, ha introdotto il Reddito di Cittadinanza (RdC), definito dal titolo I del decreto come una “misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”. Alla luce di questa definizione è possibile ribadire ciò che diversi studiosi hanno spesso sottolineato, ossia che l’RdC non è assimilabile alla definizione vera e propria di “Reddito di cittadinanza”, ossia “un reddito versato da una comunità politica a tutti i suoi membri su base individuale senza controllo delle risorse né esigenza di contropartite” (P. Van Parijs e Y. Vanderborght “Il reddito di base. Una proposta radicale”, Il Mulino, 2017). A differenza di quanto stabilito con la misura governativa, la definizione teorica di “reddito di cittadinanza” fa riferimento ad un “reddito incondizionato”.

Il RdC appena approvato risulta più simile al Rei (reddito di Inclusione), approvato nel 2017, ma con alcune differenze che avremo modo di analizzare nel presente articolo.

Il beneficio economico del RdC (art. 3 del decreto) è costituito da due componenti: un’integrazione reddituale fino ad un importo massimo di 500 euro al mese (per un single), ed un contributo per affitto di importo massimo fino a 280 euro mensili (quest’ultima componente è garantita anche a chi vive nella prima casa di proprietà purché stia ancora pagando un mutuo, con un importo massimo di 150 euro al mese).

L’ammontare massimo del RdC, che va a integrare il reddito della famiglia, varia a seconda della composizione del nucleo familiare sulla base di una scala di equivalenza familiare che (oltre al primo componente, che vale 1) aumenta di 0,4 punti per ogni componente maggiorenne e di 0,2 per ogni minorenne, fino ad un valore massimo di 2,1. Anche il Rei era calcolato sulla base di una scala di equivalenza (ma diversa da quella applicata con il RdC) a seconda del numero dei componenti. L’importo del Rei risultava però inferiore a quello del RdC, come si vede nella tabella che segue (nel caso del RdC si utilizza, per semplicità, la scala di equivalenza relativa ai soli componenti adulti non considerando i minori).

È però importante sottolineare che, come il Rei, anche il RdC sarà erogato attraverso un’apposita carta, che potrà essere utilizzata in alcuni circuiti e che permetterà di effettuare i prelievi in contante entro un limite mensile non superiore, per un single, a 100 euro (l’importo varia in base alla scala di equivalenza), mentre l’attuale Carta Rei prevede un prelievo entro un limite mensile non superiore alla metà del beneficio massimo attribuibile.

I criteri di accesso al RdC sono sintetizzati nella seguente tabella e comparati con quelli applicati per il Rei.

Non possono fare richiesta del Rdc i nuclei con al loro interno dei componenti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, e, inoltre, è confermata la compatibilità tra RdC e sussidi per la disoccupazione involontaria, anche se il primo sarà detratto dall’importo del secondo. Il RdC, come il Rei, ha una durata di 18 mesi e può essere rinnovato con una interruzione di un mese per altri 18 mesi (nel caso del Rei, la sospensione era di 6 mesi).

Come sottolineato all’inizio, il RdC, come il Rei, è una misura condizionata, tanto al possesso dei requisiti elencati precedentemente, quanto alla disponibilità a rendersi “occupabile”, nei termini descritti dallo stesso decreto in esame, richiamati nella tabella seguente.

Come descritto nella tabella seguente, differenze emergono anche in relazione alle modalità di gestione amministrativa della misura.

Prima di procedere alle considerazioni finali si tenga sottolinea un elemento di novità, che non si ha modo di approfondire in questo articolo, ossia la Pensione di cittadinanza introdotta da questo decreto: essa di fatto è una estensione del RdC rivolta alle persone anziane come i cui requisiti di accesso, ammontare, nonché procedure di gestione dello stesso sono le medesime del RdC.

Alla luce di quanto analizzato risulta possibile fare alcune considerazioni. In primo luogo risulta evidente come il requisito dei 10 anni di residenza risulta discriminatorio per una parte di potenziali beneficiari, in particolare stranieri, tema su cui la stessa Corte Costituzionale ha avuto modo di esprimersi più volte (sul rapporto tra residenza e accesso al welfare si faccia riferimento alla recente giurisprudenza costituzionale). In secondo luogo il decreto sul RdC sembrerebbe da un lato recepire e dall’altro inasprire la struttura della condizionalità delineata dal Rei, soffermandosi oltremodo sulle misure sanzionatorie destinate ai beneficiari della misura.

In terzo luogo il decreto sul RdC si concentra principalmente sulla natura di welfare to work della misura, e quindi sulla necessità di migliorare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro attraverso un sistema pubblico dei servizi per l’impiego che andrà riorganizzato rispetto a quello attuale. Pertanto, se il Rei era stato pensato per essere uno strumento di welfare di prossimità, utile ai Comuni e ai piccoli ambiti territoriali, per organizzare la presa in carico nuclei familiari più disagiati, ed il loro reinserimento lavorativo, in collaborazione con il Terzo Settore ed i servizi sociali, il RdC mira a tenere insieme l’obiettivo del contrasto alla povertà con quello di rendere maggiormente occupabili e successivamente (possibilmente) occupati, i beneficiari, anche attraverso l’obbligo di accettare una delle tre proposte, anche lontane dal comune di residenza.

Tuttavia, le norme relative alla condizionalità rispetto all’accesso al RdC sembrano ispirate più ad una “controprestazione” da parte dei beneficiari che ad una “opportunità” per loro di reinserirsi nel mondo del lavoro. L’efficacia e la necessità della condizionalità resta, pertanto, un tema controverso, che andrebbe approfondito maggiormente, analizzando i risultati in termini di inserimento lavorativo della prima sperimentazione del Rei di questi mesi, nonché facendo riferimento alle altre esperienze europee e alle criticità emerse in negli altri paesi. Lo stesso riguarda il collegamento tra il reinserimento lavorativo dei beneficiari ed i contributi per le aziende che partecipano ai patti di lavoro e di formazione. Resta infine ancora poco definita la figura dei navigator, le cui mansioni e modalità reclutamento, non sono ancora specificate adeguatamente.

Va infine sottolineato però, come il finanziamento annuo del RdC, pari a 7 miliardi, risulti nettamente superiore al finanziamento del precedente Rei, che era pari a 2 miliardi annui, questo ha reso possibile una maggiore generosità degli importi da erogare. Tuttavia, il decreto sul RdC fa riferimento al fatto che “in caso di esaurimento delle risorse disponibili per l’esercizio di riferimento è possibile una rimodulazione dell’ammontare del beneficio” (art. 12). Per tale ragione il diritto al RdC, pur costituendo un livello essenziale delle prestazioni (Lep; così come il Rei), sembrerebbe un diritto molto “condizionato” ai limiti di spesa che di anno in anno sono stabiliti.

 

 

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