I provvedimenti per l’Università nella Legge di Stabilità per il 2016

La Redazione del Menabò ha predisposto una scheda con le principali misure riguardanti il sistema universitario contenute nella Legge di Stabilità per il 2016 ed in particolare quelle relative alla “cattedre Natta” e ai ludi dipartimentali.

In questa scheda, per facilitare la lettura di alcuni degli articoli che compaiono in questo numero del Menabò, pubblichiamo i contenuti più rilevanti in tema di Università della Legge di Stabilità per il 2016

a) “Al fine di accrescere l’attrattività e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell’autonomia degli atenei, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è istituito, in via sperimentale, per finanziare chiamate dirette di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico previamente selezionati nel rispetto di criteri volti ad accertare l’eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica esclusivamente secondo le procedure di cui al presente comma e ai commi da 208 a 211, un fondo speciale denominato «Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta», al quale sono assegnati 38 milioni di euro nell’anno 2016 e 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017” (comma 207);

b) “In deroga alle norme sul reclutamento dei professori universitari previste dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Fondo di cui al comma 207 è destinato al reclutamento straordinario per chiamata diretta di professori universitari di prima e di seconda fascia selezionati secondo procedure nazionali e ai sensi dell’articolo 1, comma 9, secondo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, come da ultimo modificato dal comma 209 del presente articolo, e nel rispetto dei criteri di cui al comma 210 volti a valorizzare l’eccellenza e la qualificazione scientifica dei candidati, ivi inclusi professori universitari già in servizio presso atenei italiani” (comma 208);

c) “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, sono disciplinati:

  1. i criteri per valutare l’eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica secondo i migliori standard valutativi nazionali e internazionali propri dell’area scientifica di riferimento, con particolare riguardo alla qualità della produzione scientifica individuale nei cinque anni precedenti alla procedura;
  2. le modalità per l’attivazione e lo svolgimento della procedura di selezione dei soggetti di cui al comma 208;
  3. l’inquadramento in una classe stipendiale che comporti un avanzamento non inferiore a due classi rispetto a quella in godimento in caso di permanenza nella stessa fascia della qualifica di professore, e un inquadramento non inferiore alla seconda classe stipendiale della qualifica di riferimento in caso di promozione o di attribuzione della qualifica di professore di prima o di seconda fascia;
  4. la nomina e il funzionamento di commissioni di valutazione, formate per ogni area disciplinare da studiosi italiani e stranieri di alta qualificazione operanti nel campo della ricerca scientifica e tecnologica, con oneri a carico del Fondo di cui al comma 207;
  5. il numero dei posti di professore universitario destinati al reclutamento straordinario di cui al comma 208, egualmente distribuiti tra la prima e la seconda fascia, individuando altresì, all’interno di ciascuna fascia, il numero dei posti destinati a professori di prima e seconda fascia
  6. già in servizio in atenei italiani, che concorrono per l’eventuale chiamata nella stessa fascia; i criteri per l’individuazione delle aree scientifiche di riferimento: tali criteri possono essere anche informati a obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana; il 50 per cento dei posti di professore universitario di prima e seconda fascia destinati al reclutamento straordinario di cui al comma 208 è attribuito entro un anno dalla data di indizione della relativa procedura selettiva;
  7. le modalità di assegnazione all’ateneo, a valere sul Fondo di cui al comma 207 a decorrere dalla data di assunzione in servizio, delle risorse necessarie a coprire gli oneri stipendiali, nonché l’eventuale concorso dell’ateneo alla copertura di tali oneri mediante risorse proprie; il numero massimo di chiamate dirette consentite ad ogni ateneo a valere sul Fondo di cui al comma 207” (comma 210);

d) “Nel caso in cui i professori chiamati ai sensi del comma 208 cambino sede universitaria in Italia, le risorse occorrenti per il relativo trattamento stipendiale, a valere sul Fondo di cui al comma 207, sono conseguentemente assegnate all’ateneo di destinazione” (comma 211);

e) “La quota parte delle risorse di cui al comma 207 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi da 207 a 211 confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università” (comma 212).

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