Épater les bourgeois … col «decreto dignità»

Stefano Giubboni analizza brevemente il “Decreto Dignità”, chiedendosi, a mo’ di divertissement, se le novità introdotte, soprattutto in tema di rapporti di lavoro temporanei, giustifichino gli allarmi sollevati da autorevoli commentatori, dalle organizzazioni imprenditoriali e dalle opposizioni politiche. La risposta – giocata sul filo dell’ironia – è negativa, visto che per certi aspetti la disciplina dei rapporti di lavoro a termine torna a somigliare a quella della legge Fornero e che l’istituto centrale del Jobs Act – il contratto a tutele crescenti – non è stato modificato nella sua sostanza.
  1. La mentalità borghese – annotava Marx – considera la dialettica uno «scandalo» e un «abominio» perché essa, «nella comprensione positiva della realtà così com’è, include nello stesso tempo la comprensione della sua negazione, del suo necessario tramonto; perché vede ogni forma divenuta nel divenire del moto, quindi anche nel suo aspetto transitorio» (Il Capitale, Libro I, p. 114 della edizione curata da A. Macchioro e B. Maffi, Utet, Torino, 2009). Con ogni probabilità, c’è (o almeno ipotizziamo che ci debba essere) un riflesso di questa mentalità dietro le reazioni scandalizzate del fior fiore della nostra borghesia – equamente diviso tra Confindustria, Partito democratico e Forza Italia – al «decreto dignità», quell’atto di sovversione delle istituzioni del mercato del lavoro italiano che il Governo popolar-populista in carica ha tradotto nella legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo averlo imposto d’urgenza, ciò che s’addice a quanto pare a ogni movimento dialettico anticapitalistico degno di questo nome, con il decreto-legge n. 87 dello scorso 12 luglio. In queste noterelle ci chiederemo se lo scandalo e l’allarme suscitato nei nostri benpensanti – in taluni casi con reazioni emotive ai limiti dell’isteria – sia davvero razionalmente giustificato dall’effettiva forza dialettica del decreto dignità, o se dobbiamo invece attribuirli ad una certa suscettibilità che (davvero senza intendimenti polemici e men che meno offensivi) oseremmo dire piccolo borghese.

Diremo subito, per non tenere in sospeso il nostro ipotetico lettore, che – ad un’analisi sine ira et studio, pacata e serena, delle norme più significative del decreto-legge – saremmo propensi ad attribuire ad una certa dose d’ipersensibilità ai temi del mercato del lavoro, sviluppata nei giorni felici del Jobs Act, la ragione per cui questo piccolissimo moto dialettico ha prodotto tanto allarme, inducendoci tutto ciò a riflettere su quanto sia divenuto facile – ai nostri giorni – «épater les bourgeois», come si sarebbe detto un tempo (di fronte, però, a ben altri attacchi all’ordine capitalistico costituito). Leggiamo dunque, con lo spirito di cui s’è detto, e per argomentare meglio le considerazioni testé anticipate, le principali previsioni in tema di mercato del lavoro del decreto-legge n. 87/2018, certo ambiziosamente intitolato (e come non scorgervi subito, e a ragione, un voluto quanto ingiusto accento polemico contro il Jobs Act) «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e [finanche] delle imprese».

  1. Sotto il profilo più squisitamente giuslavoristico, le previsioni più importanti del decreto dignità – con le modifiche non marginali ad esso apportate dalla legge di conversione – sono di tre ordini: a) le modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato (art. 1) e, di riflesso, a quella della somministrazione a termine (art. 2), inframmezzate da una norma diretta a favorire l’occupazione (stabile) giovanile (art. 1-bis) e accompagnate da una disposizione di carattere programmatorio e organizzativo (destinazione di quote delle facoltà assunzionali delle regioni all’operatività dei centri per l’impiego: art. 3-bis); b) le disposizioni dirette a favorire il lavoratore nell’ambito delle prestazioni occasionali (art. 2-bis); c) la norma sull’indennità di licenziamento ingiustificato e sull’incremento della contribuzione previdenziale sul contratto a tempo determinato (art. 3). Sono soprattutto le prime disposizioni e l’ultima (sub a e c) ad aver maggiormente scandalizzato i critici del decreto, irritandone, come avrebbe detto un vecchio autore, la mentalità imperturbabilmente borghese, la quale ha ricevuto invece almeno un piccolo sollievo dalla norma sulla agevolazione delle prestazioni occasionali (i.e., tramite voucher), che è stata specularmente criticata da sinistra. Poiché sono le ragioni dello shock subìto dai primi che intendiamo analizzare, taceremo dei voucher, se non per dire che le maglie di tale forma di lavoro precario per antonomasia risultano sì allargate rispetto alla disciplina introdotta dal Governo Gentiloni con il decreto-legge n. 50 del 2017 (ciò che spiega le critiche da sinistra), ma ancora molto lontane dai fasti del Jobs Act (ciò che spiega la moderatissima soddisfazione e il benign neglect di chi s’è invece indignato per la sovversiva manomissione delle norme su contratto a tempo determinato e somministrazione).
  2. Partendo dal contratto a tempo determinato, osserveremo allora che – a seguito della modifica recata dall’art. 1 del decreto dignità – l’apposizione del termine resterà libera solo per le assunzioni di durata non superiore ai dodici mesi. D’ora innanzi (salva la disciplina transitoria che qui non interessa, perché è dei princìpi che si discute), il contratto potrà avere una durata superiore ai 12 mesi, ma comunque non eccedente i ventiquattro, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee alla ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria. Inoltre, il contratto potrà essere rinnovato solo a fronte di una delle predette condizioni e – salva la libertà di proroga nei primi dodici mesi – potrà essere successivamente prorogato sempre ove ricorrano le dette esigenze. Solo i contratti per attività stagionali possono essere rinnovati o prorogati in assenza delle predette condizioni.

Incisiva risulta altresì la modifica della disciplina della somministrazione, giacché ora, in caso di assunzione a tempo determinato, il rapporto tra lavoratore e somministratore è soggetto alla stessa disciplina sul contratto a tempo determinato di cui al capo III del d.lgs. n. 81 del 2015, come appunto modificata dal decreto dignità, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2 (relativo agli intervalli tra un’assunzione e l’altra), 23 (concernente il numero complessivo di tali contratti) e 24 (riguardante i diritti di precedenza). Non sfuggirà, però, che ora l’art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, come modificato dal decreto dignità, stabilisce – salva diversa previsione del contratto collettivo applicato dall’utilizzatore (e fermo, ove applicabile, il limite disposto dall’art. 23) – che il numero dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a termine ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà eccedere, complessivamente, il 30 per cento dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso lo stesso utilizzatore. Fa altresì la sua ricomparsa nel sistema una previsione sanzionatoria diretta a colpire la «somministrazione fraudolenta» (nuovo art. 34-bis del d.lgs. n. 81 del 2015), che si verifica quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo da applicare al lavoratore.

Infine, l’art. 3, comma 1, del decreto innalza l’indennità dovuta in caso di licenziamento illegittimo al lavoratore assunto con il contratto a tutele crescenti (i.e. per tutti gli assunti a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015), la cui misura minima sale da 4 a 6 ed il cui tetto massimo è elevato da 24 a 36 mensilità dell’ultima retribuzione (con un corrispondente innalzamento anche della somma che il datore di lavoro è autorizzato a offrire in via transattiva onde prevenire la controversia dinanzi al giudice). Mentre innalza tali indennità risarcitorie – ma solo nella misura minima e in quella massima – lo stesso decreto-legge, con il secondo comma dell’art. 3, stabilisce un incremento di 0,5 punti percentuali del contributo addizionale dovuto (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico) in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.

  1. Così succintamente descritte le novità recate dal decreto dignità, possiamo finalmente e conclusivamente tornare a interrogarci sulle ragioni dello sgomento e della indignazione suscitati in strati così autorevoli e influenti dell’opinione pubblica nazionale, che solo per comodità semplificatoria possiamo paradigmaticamente individuare – come si è detto – in Confindustria, (buona parte del) PD e, naturalmente, FI. A prima vista, sembrerebbe di poter sommessamente osservare che le suddette novità rappresentino una selettiva e limitata correzione di talune scelte regolative compiute dal Jobs Act, senza, per ciò stesso, che l’impianto normativo di fondo del contratto di lavoro a tempo determinato, della somministrazione a termine e del contratto a tutele crescenti esca per l’appunto intaccato nelle sue linee portanti. Il contratto di lavoro a tutele crescenti (l’asse portante della flexicurity à la Renzi, per intenderci) ne esce addirittura (paradossalmente) rafforzato, visto che il meccanismo centrale più discusso (e oggetto infatti di un ormai imminente giudizio da parte della Corte costituzionale) non è stato sfiorato dal decreto dignità, che non ha né corretto la correlazione automatica tra ammontare dell’indennità e anzianità di servizio del lavoratore, né, tantomeno, ampliato i casi – del tutto eccezionali nel d.lgs. n. 23 del 2015 – in cui al giudice è possibile ordinare la reintegrazione nel posto di lavoro. Più incisivo risulta senz’altro l’irrigidimento delle condizioni e dei limiti in cui è apponibile un termine di durata al contratto di lavoro o è consentito il ricorso alla somministrazione a tempo determinato; ma, ad un’analisi condotta pacatamente e serenamente, parrebbe innegabile che, anche sotto questo profilo, si sia in presenza di una ragionevole e piuttosto temperata correzione (salvo forse qualche sovraccarico definitorio nella sottolineatura della temporaneità e della eccezionalità delle causali) d’una disciplina che torna per molti versi ad assomigliare (si pensi in particolare alla regola della a-causalità dell’assunzione a termine entro i primi 12 mesi) a quella che aveva introdotto nel 2012 la cosiddetta «legge Fornero» (dal nome eponimo dell’allora Ministro del lavoro del Governo Monti, certo non sospettabile di pulsioni sovversive dell’ordine costituito del mercato o di cripto-marxismo).

Dunque, per dare risposta al quesito che ci ha mossi, sembra davvero che – per motivi politici, e forse ancor meglio per un irresistibile riflesso ideologico che poco ha a che vedere con il reale contenuto della riforma (che a un pericoloso arnese come il sottoscritto pare persino insufficiente almeno in materia di licenziamenti illegittimi) – le allarmate reazioni al decreto dignità siano il frutto di una suscettibilità che ci rivela in modo quasi disarmante a che punto è diventato facile, e persino banale, nell’Italia di oggi … épater les bourgeois.

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