Dove va il diritto penale?

Elisa Pazè mostra come il nostro sistema penale, sostanziale e processuale, sia sempre più congegnato per perseguire soprattutto i poveri. Pazè ricorda che dopo un’attenuazione dell'originario impianto classista del codice Rocco del 1930, tuttora in vigore, la riforma del codice penale del giugno 2017, ha accentuato le pene per reati contro la proprietà privata rispetto a quelle per i reati contro la persona e il patrimonio collettivo e sostiene che questa involuzione del sistema sanzionatorio si inserisce in un più ampio contesto di guerra ai poveri.

Il nostro sistema penale, sostanziale e processuale, è congegnato per perseguire soprattutto i poveri. L’originario impianto classista del codice Rocco del 1930 tuttora in vigore, che nel corso degli anni è stato per alcuni aspetti attenuato (per esempio con l’abolizione della incriminazione dello sciopero e di alcuni reati di matrice politica), in molte materie si è invece accentuato.

Nella gerarchia dei valori protetti, la proprietà vale più della persona, ciò che si ha conta più di ciò che si è. Un raffronto fra due classici delitti, il furto e le lesioni, entrambi considerati nella forma non aggravata, aiuta a comprendere la portata della distorsione. La pena minima per il furto semplice, che era sempre stata di quindici giorni di reclusione, è stata alzata nel 2001 a sei mesi. Il risultato è che chi ruba un pezzo di parmigiano, anche con il riconoscimento di tutte le possibili attenuanti, rischia una condanna a non meno di due mesi e venti giorni di carcere. Chi, sferrando un pugno, cagiona a una persona una tumefazione guaribile in venti giorni, incorre invece in una sanzione pecuniaria o – se gli va male – nella detenzione domiciliare (l’obbligo per un certo periodo di rimanere a casa il sabato e la domenica) o nell’esecuzione di lavori di pubblica utilità.

Nell’ambito della attività produttiva la tutela del bene-salute è proporzionalmente ancora minore. All’imprenditore che, risparmiando sulla sicurezza, cagiona infortuni o malattie professionali, si guarda con indulgenza: per le lesioni che abbiano comportato pericolo di vita o indebolimento permanente di un senso o di un organo, la pena detentiva, fissata in un minimo di tre mesi, è prevista in alternativa a quella pecuniaria; per le lesioni insanabili la reclusione parte da un anno, soglia destinata ad abbassarsi notevolmente con il riconoscimento delle attenuanti. Di fatto, in prigione non si va.

Il patrimonio collettivo, in tutte le sue forme, non gode di maggior tutela. I reati fiscali presuppongono che l’evasione superi certe soglie, notevolmente innalzate nel 2015 all’insegna del “fisco amico”, e hanno tutti sanzioni contenute. L’industriale che scarica in un fiume le acque reflue del suo stabilimento contenenti sostanze pericolose può cavarsela con tre mesi di arresto e un’ammenda. Anche qui le pene detentive sono destinate a rimanere sulla carta.

La riforma del codice penale approvata nel giugno 2017 ha accentuato ancor più questa prospettiva deformata di valori, aumentando in misura abnorme i minimi edittali previsti per i reati “predatori”: furti, scippi, rapine, estorsioni. Per il furto aggravato la pena raddoppia, passando da un anno a due anni di reclusione; per il furto in abitazione e per lo scippo addirittura triplica, con uno spostamento della soglia da uno a tre anni di carcere (da tre a quattro anni se sussistono aggravanti); per la rapina il limite diventa di quattro anni anziché di tre (di cinque anni, e non più di quattro anni e sei mesi, se aggravata). Perfino per un reato già sanzionato nel minimo con sei anni di detenzione, come l’estorsione aggravata, si è pensato bene di calcare la mano portandola a sette anni.

Di questa nuova ondata repressiva francamente non si sentiva il bisogno, per varie ragioni. La più elementare è che la situazione criminale non è tale in Italia da giustificare un giro di vite. Le statistiche ci dicono che dal 2013 la curva dei reati di strada è stabile, e per alcuni di essi addirittura in diminuzione: sono calati – insieme a delitti contro la persona quali omicidi e violenze sessuali – molti illeciti contro il patrimonio come furti e rapine (Torna il carcere, rapporto dell’associazione “Antigone” del giugno 2017).

L’impennata delle pene minime di questi reati, già tutti pesantemente e adeguatamente sanzionati nelle loro manifestazioni più gravi e eclatanti, comporterà l’irrogazione per i fatti di modesta lesività – che sono la grande maggioranza – di condanne manifestamente sproporzionate e inique. Non ci sono infatti solamente i criminali pericolosi. Molti furti aggravati e molte rapine “improprie” (in cui cioè la violenza o la minaccia è diretta non a impossessarsi della refurtiva, ma a trattenere il maltolto o a guadagnarsi la fuga) sono costituiti dai furti in supermercato, commessi da anziani e casalinghe che non sanno come arrivare alla fine del mese e ai quali il nostro sistema sociale non garantisce condizioni di vita dignitose.

Inevitabilmente le carceri si riempiranno ancora di più degli autori di questi reati, che dovranno scontare pene più lunghe. Già adesso, com’è noto, le prigioni straboccano solo di delinquenti appartenenti ai ceti sociali disagiati: accanto ad una ampia fetta di spacciatori (stranieri irregolari che non trovano altre forme di sostentamento e tossicodipendenti che per procurarsi stupefacente si improvvisano a loro volta rivenditori), convivono dietro le sbarre soprattutto ladri, rapinatori, truffatori. L’inasprimento delle pene minime dei reati predatori renderà impossibile o comunque meno facile la concessione a quei fatti che, al di là della classificazione formale, sono di modesta gravità, non solo della sospensione condizionale della pena, ma delle misure alternative e sostitutive della detenzione, volte a favorire un recupero dei condannati evitando loro gli effetti desocializzanti della segregazione.

Eppure gli ultimi tre anni erano stati caratterizzati dall’avvio di una nuova stagione indulgenziale, accompagnata da una massiccia depenalizzazione. Non perché ci si fosse improvvisamente accorti che il carcere non rieduca, ma perché il sovraffollamento delle prigioni era valso all’Italia più di una censura da parte della Corte di Strasburgo e allora – non avendo in bilancio soldi per costruire nuove strutture – si era puntato a una riduzione del numero dei reclusi. Sono così stati introdotti nel nostro ordinamento gli istituti della sospensione del processo con messa alla prova e della non punizione per particolare tenuità del fatto e, a coronamento, c’è stata la trasformazione di molti reati in illeciti civili o amministrativi.

Come valutare allora il cambio di rotta impresso dall’ultima riforma del giugno 2017? Come una incoerenza del legislatore, che agita sconclusionatamente la carota e il bastone? La schizofrenia è solo apparente. Sia la sospensione del processo con messa alla prova, sia la non punibilità per particolare tenuità del fatto, non sono applicabili ai reati con pene che superano una certa soglia e presuppongono che il comportamento criminoso non sia abituale. Di questi istituti non si giovano dunque, per un motivo o per l’altro, coloro che delinquono per necessità, spinti dalla miseria. Il risultato ottenuto (e, prima ancora, voluto) è stato di svuotare le prigioni degli appartenenti ai rami alti e medio-alti della società, non di chi appartiene agli strati più sfortunati della popolazione.

Anche un altro punto della riforma del 2017 va nella stessa direzione: l’introduzione, quale nuova causa di estinzione dei reati perseguibili a querela, della riparazione del danno. Si tratta di una previsione destinata ad avere modesto impatto pratico, perché già adesso chi risarcisce la persona offesa in genere ottiene la remissione della querela e l’estinzione del reato, ma che in ogni caso non gioverà a chi non ha denaro. D’altronde il risarcimento del danno valeva finora come circostanza attenuante della pena, e anche per essa si pone il problema della disparità di trattamento sanzionatorio legata alle diverse condizioni economiche del colpevole (per quanto la Corte costituzionale nel 1968 abbia ritenuto la norma legittima).

Questa involuzione del sistema sanzionatorio si inserisce in un più ampio contesto di guerra non alla povertà ma ai poveri, in cui si cavalcano e si fomentano le paure di quelle fasce sociali medio-basse che più hanno pagato il prezzo della crisi. È il fenomeno che Zigmunt Bauman ha lucidamente descritto come passaggio dallo Stato sociale allo Stato di sicurezza: nel contrarre la spesa per servizi, sanità e pensioni, lo Stato si rilegittima come tutore dell’ordine pubblico, additando quali “nemici” interni zingari, stranieri extracomunitari e derelitti di ogni sorta. La stretta repressiva colpisce non solo i reati di strada, ma quei comportamenti dettati dalle condizioni di vita precarie e disagiate che disturbano la coscienza dei benpensanti. Così, anche se ormai da molti anni la mendicità è uscita dall’orizzonte penale, si è cercato di farla rientrare nella sfera dell’illecito invocando il decoro urbano e l’ordine pubblico.

L’ultimo sviluppo è costituito dal decreto sicurezza urbana che nel 2017 ha riconosciuto ai sindaci, trasformati in sceriffi, il potere di emanare provvedimenti contingibili e urgenti “diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero fenomeni di abusivismo quali l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti”, nonché di allontanare per quarantotto ore chi “ponga in essere condotte che impediscono l’accessibilità e la fruizione” delle aree interne delle strutture ferroviarie, di trasporto urbano ed extraurbano, di altre aree individuate dai regolamenti di polizia urbana su cui insistano musei o monumenti o adibite a verde pubblico (allontanamento che in caso di reiterazione della condotta può essere disposto dal questore per un termine ben più lungo, con una sorta di “daspo urbano”). Facile prevedere chi saranno i destinatari delle ordinanze sindacali, che già da diversi anni hanno preso di mira questuanti, vagabondi, venditori ambulanti e gli inventori di mestieri di strada. In città-vetrina da esibire ai turisti, i poveri devono farsi invisibili, sparire da piazze e giardini e auto-confinarsi nelle periferie. In questa idea di decoro, di decoroso c’è davvero ben poco.

Schede e storico autori